IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Dalmonte Ugo, nato ad Argenta il 2 maggio 1944, residente in Argenta, via W. Tobagi n. 5, e Pasi Maria, nata a Ravenna il 17 aprile 1919, residente in Argenta, via W. Tobagi n. 7, imputati del reato di cui all'art. 21, comma 3, legge n. 319/1976 per avere, nella loro qualita' di rappresentante legale e responsabile della ditta "Lavanderia Dalta", in quanto soci accomandatari, effettuato scarico in pubblica fognatura di acque provenienti dal ciclo di lavorazione contenenti cloruri in quantita' superiore ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella c) allegata alla legge. Accertato in Argenta il 25 marzo 1992. O S S E R V A Che il p.m. d'udienza dott. Valentina Tecilla ha richiesto pronuncia di questo Pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 79/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del parlamento e l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si e' realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale e' di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare. Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate. Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della "necessita' ed urgenza". Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del parlamento in via ordinaria. Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 79/1995, non puo' essere definito in modo indipendente alla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale del predetto decreto-legge per violazione artt. 25 e 77 della Costituzione.